Come il nuovo Project Financing nel Codice dei Contratti Pubblici 2023 può accelerare opere strategiche, garantendo trasparenza e sostenibilità.

La finanza di progetto, o project financing, rappresenta una delle modalità più significative di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di opere pubbliche, basata sul coinvolgimento finanziario di operatori privati. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), l’istituto è stato oggetto di una profonda revisione, volta a semplificarne la disciplina e a potenziarne l’efficacia, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione del PNRR.

La Riconfigurazione Sistematica

La novità più rilevante introdotta dal D.Lgs. 36/2023 è la ricollocazione sistematica della finanza di progetto. A differenza del precedente D.Lgs. 50/2016, il nuovo Codice non la qualifica più come un tipo contrattuale autonomo, ma come una specifica modalità di finanziamento e realizzazione delle concessioni. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Codice, la finanza di progetto non è un contratto diverso dalla concessione, ma una sua possibile forma di finanziamento (Parere funzione consultiva n. 63bis del 14 febbraio 2024).

«…sul piano sistematico sono stati meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto. Non si tratta di due tipi contrattuali diversi, come nella struttura dell’impianto codicistico del 2016. È il medesimo contratto di concessione che può essere finanziato, sia in ‘corporate financing’, sia in ‘project financing’.

Questa scelta ha comportato l’inserimento della disciplina agli articoli 193, 194 e 195 del Codice, all’interno della parte dedicata ai contratti di concessione, con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo.

La Procedura di Affidamento secondo l’Art. 193

L’articolo 193 del Codice disciplina le procedure di affidamento, distinguendo tra iniziativa pubblica e iniziativa privata.

  1. Iniziativa Privata (del Promotore): Gli operatori economici possono presentare proposte per la realizzazione di lavori o servizi in concessione anche per interventi non inclusi nella programmazione dei PPP. La proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario (PEF) asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Una delle innovazioni più significative è la possibilità per l’operatore di presentare una “preliminare manifestazione di interesse” per richiedere all’ente concedente dati e informazioni utili alla predisposizione della proposta. Se l’ente riconosce un interesse pubblico preliminare, rende disponibili le informazioni a tutti gli operatori interessati, favorendo la trasparenza e la massima partecipazione.
  2. Iniziativa Pubblica: L’ente concedente può avviare la procedura per progetti già inseriti nella programmazione dei PPP. In questo caso, la base di gara è costituita da un progetto di fattibilità redatto dall’amministrazione stessa.

Le riforme, incluso il decreto correttivo D.Lgs. n. 209/2024 citato dalla Corte dei Conti, hanno mirato a rafforzare la trasparenza e la concorrenza, accrescendo la contendibilità delle concessioni e fornendo un quadro normativo più chiaro ed esaustivo.

piscina ppp project financingNatura giuridica del rapporto e ripartizione della giurisdizione

La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’interpretazione secondo cui il project financing dà luogo a una concessione di lavori o servizi pubblici, caratterizzata dall’allocazione del rischio operativo in capo al concessionario privato. Questo elemento distingue la concessione dall’appalto e rappresenta il cuore del modello di partenariato.

Da tale qualificazione discende una chiara ripartizione della giurisdizione. La fase pubblicistica, relativa alla scelta del promotore e all’affidamento della concessione, rientra nella competenza del giudice amministrativo. In questa fase si valutano la legittimità degli atti di gara e le decisioni dell’amministrazione.

La fase successiva, che riguarda l’esecuzione della convenzione e le eventuali controversie su inadempimenti, risoluzione del contratto o aspetti economico-gestionali, è invece devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La distinzione tra fase pubblica e fase esecutiva è oggi un punto fermo nell’interpretazione dell’istituto.

Un modello più semplice e orientato agli investimenti

La riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2023 segna un passaggio importante per il project financing in Italia. L’integrazione sistematica della finanza di progetto nel modello della concessione e la semplificazione delle procedure mirano a rendere lo strumento più chiaro, più competitivo e più attrattivo per gli investitori privati.

In un contesto in cui la realizzazione di opere pubbliche richiede risorse aggiuntive e capacità gestionale, il project financing rappresenta una leva strategica per attivare capitali privati senza rinunciare al controllo dell’interesse pubblico. La nuova disciplina punta proprio a questo equilibrio: stimolare l’iniziativa economica, garantire trasparenza e assicurare la sostenibilità finanziaria dei progetti.

Per amministrazioni e operatori del settore, conoscere in modo approfondito le novità del Codice è oggi essenziale per utilizzare correttamente uno strumento che può incidere in modo significativo sulla modernizzazione delle infrastrutture (impiantistica sportiva incluso) e dei servizi pubblici.